Non coincidono il momento in cui è possibile emettere la nota di accredito IVA in caso di procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa e quello in cui è possibile rilevare la perdita su crediti ai fini delle imposte sui redditi.
Dal punto di vista dell'IVA, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’articolo 26 del Dpr 633/72 sulla disciplina delle modalità di emissione della nota di variazione in diminuzione (cosiddetta nota di accredito). Com'è noto la nota di accredito è finalizzata a portare in detrazione l’imposta corrispondente alle somme oggetto di inadempimento da parte del cessionario o committente e può essere emessa qualora il mancato pagamento sia avvenuto «a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose». Nel merito il comma 12 dell’articolo 26 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera “in ogni caso” infruttuosa:
- in presenza di un pignoramento presso terzi, se dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- in presenza di pignoramento di beni mobili, se dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
- quando dopo tre volte che l’asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva «per eccessiva onerosità».
Dal punto di vista delle imposte sui redditi la situazione è più complessa. Infatti il comma 5 dell’articolo 101 del Tuir, stabilisce che una perdita originata da un mancato incasso è deducibile fiscalmente qualora essa risulti da "elementi certi e precisi" come l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.
Il problema della procedura esecutiva rimasta infruttuosa nasce dalla Circolare delle Entrate n. 26/E del 2013, in cui è specificato che la deducibilità del credito per procedure esecutive rimaste infruttuose è possibile «sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva». Quindi ai fini delle imposte sui redditi è necessario che l’infruttuosità della procedura risulti «anche» da una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore che deve essere «assoluta e definitiva».