Sono stati numerosi gli avvisi notificati recentemente a diversi professionisti in cui venivano contestati i rapporti tra gli stessi e la società di servizi di cui risultavano soci. Spesso oggetto della pretesa sono state le spese di locazione o altre spese addebitate dal socio, infatti i casi segnalati si riferiscono alle circostanze in cui la società di servizi:
- “ribalti” sul professionista socio le spese relative agli immobili in cui viene esercitata l’attività ;
- addebiti al professionista una serie di prestazioni, come la locazione di attrezzature, i servizi di segreteria, le ricerche e visure catastali.
In generale gli atti di accertamento si fondano principalmente:
- sull’abuso del diritto,
- sull'antieconomicità;
- su un “mix” tra i due concetti.
Tuttavia, è la stessa Agenzia delle Entrate che nella circolare sull’assegnazione agevolata dei beni n. 26 del 2016 aveva specificato, ad esempio, che il cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile «è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio d’imposta non sindacabile». Pertanto non ci può essere abuso del diritto quando il contribuente, per realizzare un determinato risultato economico, sceglie tra le diverse opzioni offerte dall’ordinamento quella fiscalmente più convenientetti.
Infatti si ricorda che per il diritto tributario l’abuso riguarda tutti i comportamenti perfettamente leciti che hanno come finalità principale quella di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Diversamente, quando il vantaggio fiscale viene conseguito in dispregio ad una specifica norma, si è nel campo dell’evasione.