La Corte di Cassazione con Sentenza del 21 settembre 2016, n. 18448, ha confermato il principio secondo il quale i compensi erogati agli amministratori di comodo della società, anche se effettivamente sostenuti, sono indeducibili dal reddito imponibile per mancanza dei requisiti dell'inerenza e della coerenza economica.
In particolare, la Corte suprema ha ritenuto che ai fini della deducibilità dei costi è necessaria:
- sia la prova dell'effettivo sostenimento della spesa
- sia la dimostrazione dell'inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso, oltre che la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa.