La Corte di Cassazione in contrasto con l’interpretazione dell'Aagenzia delle Entrate ha chiarito che il differimento quinquennale degli effetti estintivi decorre dal 13 dicembre 2014 in quanto le modifiche alla normativa sulle società estinte introdotte dal 2015, non possono avere effetto retroattivo. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione è previsto solo nei casi in cui la richiesta di cancellazione è presentata dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, ossia dal 13 dicembre 2014. Pertanto:
- se la richiesta di cancellazione è presentata prima del 13 dicembre 2014 vige la pregressa disciplina per la quale la cancellazione dal registro delle imprese della società, prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e di conseguenza l’illegittimità a rappresentarla da parte dell’ex liquidatore. In particolare, in base all’articolo 2945 del Codice civile con l’estinzione della società l’ente perde la propria personalità giuridica, con il conseguente subentro dei soci nei rapporti debitori e creditori. Pertanto gli atti devono essere notificati ai soci (che sono anche gli unici legittimati ad impugnare l'atto) e non alla società estinta o al legale rappresentante.
- se la richiesta di cancellazione è stata presentata dopo il 13 dicembre 2014 vige il Dlgs 175/2014 che ha previsto che ai soli fini fiscali e contributivi i soci debbano rispondere, entro i cinque anni dall’estinzione della società, dei relativi debiti.
L’agenzia delle Entrate, in due documenti di prassi (circolare 31/2014 e 6/2015), ha ritenuto retroattiva la nuova previsione e quindi applicabile per tutti casi di estinzione di enti anche se avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma; ma la Cassazione ha chiarito il principio di diritto opposto.