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ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON MODALITÀ VIRTUALE: L'AGENZIA CHIARISCE

2 minuti, Redazione , 07/10/2016

Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale: l'Agenzia chiarisce

Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche nella Risoluzione 89 di ieri

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Nella Risoluzione n. 89/E di ieri l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sull'assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche.

Il quesito era di una Camera di Commercio che intendeva procedere alla dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea presentata e trattata dai propri uffici, incentivando le procedure telematiche per tutti i procedimenti trattati, tra cui le procedure arbitrali soggette ad imposta di bollo.L’ente chiede di conoscere se le proprie autorizzazioni all’assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale possano essere utilizzate anche per l’imposta di bollo dovuta per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali che riceve dai soggetti interessati per via telematica.


Nel parere espresso dall'Agenzia delle Entrate viene chiarito che gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali scontano l’imposta di bollo, fina dall’origine, nella
misura di euro 16,00 per ogni foglio. Per quanto attiene all’assolvimento dell’imposta di bollo, si rammenta che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
In particolare,l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Ai fini dell’autorizzazione l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”. Pertanto l'Agenzia ritiene che l’obbligazione tributaria debba essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

Si ritiene che l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale, gravi sulle parti (imprese e/o privati) che procedono alla
formazione di detti documenti e li presentano in via telematica alla camera di commercio; pertanto, per i documenti in argomento l’imposta di bollo non potrà essere assolta dalla camera di commercio utilizzando l’autorizzazione al pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso.
L’imposta di bollo dovrà, invece, essere assolta dai contribuenti mediante :

  • contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.
  • con la modalità virtuale.

Allegato

Risoluzione Agenzia Entrate n.89 del 06.10.2016

Tag: GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO GLI ASPETTI FISCALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE

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