Con la recente sentenza n. 17839 la Corte di cassazione ha chiarito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci è superata soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, cioè dimostrando che dai bilanci o dai rendiconti delle società finanziate emerge che il versamento è stato fatto a titolo diverso dal mutuo.
La controversia
La Guardia di finanza aveva appurato che i due soci titolari della società avevano rinunciato a incassare gli utili dal 1994 al 2000. Tale rinuncia era stata interpretata dalla GdF come un finanziamento dei soci stessi a favore della società, con tanto di interessi attivi.
Infatti l'articolo 46 del Tuir, al comma 1, prevede che le somme versate alle società commerciali dai loro soci siano considerate date a mutuo "se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".Quindi le somme erogate dai soci alla società sono considerate presuntivamente come versamenti a titolo di mutuo e, pertanto, produttive di interessi attivi tassabili a seconda che il socio percettore sia, rispettivamente, una persona fisica o un imprenditore.
La CTP e la CTR accoglievano il ricorso dei soci e della società.
L'Agenzia faceva ricorso in Cassazione, dove i giudici di legittimità,cassavano la decisione di appello ritenendo insufficiente il solo dato dell'assenza di bisogni finanziari della società come elemento a dimostrazione del fatto che non si trattasse di un finanziamento.
La Ctr accoglieva nuovamente la tesi dei soci e della società ritenendo che la presunzione fosse superata dal fatto che la somma non era iscritta a bilancio come mutuo ricevuto dai soci, che non vi erano esigenze finanziarie della società tali da richiedere un mutuo ai soci e che le somme erano state poi reinvestite in obbligazioni fruttifere.
La decisione della suprema Corte
L'Agenzia delle Entrate ha nuovamente proposto ricorso in Cassazione che ha ribadito il principio di diritto per cui la presunzione di onerosità del prestito è vincibile soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, in particolare dimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo. Pertanto, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa (individuale o collettiva).