L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati per i fini di cui alla legge slovena sulla riparazione dei torti.
In particolare, nella Risoluzione del 4 ottobre 2016 n. 88, viene precisato che l'esenzione di cui all'art. 12, L. n. 593/1981 si applica anche ai documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l'indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena.
Per meglio comprendere, si ricorda che in data 25 ottobre 1996 la Repubblica della Slovenia ha emanato la cd. "Legge sulla riparazione dei torti", che prevede il riconoscimento di un indennizzo monetario a tutti coloro che abbiano subìto danni di guerra nel periodo compreso tra il mese di maggio 1945 ed il mese di luglio 1990. In particolare, è stabilito che il risarcimento possa essere richiesto da tutti i cittadini, sia sloveni che italiani, nonché dai loro eredi, che siano stati soggetti a vessazioni, torture e violenze da parte del regime jugoslavo dell'epoca, ovvero abbiano trascorso un periodo di permanenza in campi profughi per sfuggire al regime autoritario.
L'ottenimento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione di un'istanza corredata dalla documentazione comprovante i torti subiti, la cui idoneità sarà vagliata dalle competenti autorità slovene. A titolo esemplificativo, per coloro che hanno vissuto in campi profughi sarà necessario produrre un certificato attestante la qualifica di profugo, un certificato di residenza storico, un certificato delle vicende domiciliari.
Sull'apposita istanza da presentare, l'Agenzia chiarisce che non è dovuto il pagamento del bollo, in quanto l'esenzione di cui all'articolo 12 della legge 593 del 1981 si applica anche ai documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l'indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena.