Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione.
Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016.
Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.
Questi i chiarimenti che ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 41/E, nella quale vengono affrontate le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisati i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.
Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
- hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis3, del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
- hanno optato per il pagamento in forma rateale;
- sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
- la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata “in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016”, ossia nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016;
- la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016, ossia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- alla data di presentazione dell’istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.