Con la sentenza n. 9844 del 30 agosto 2016, il Tribunale di Milano ha ritenuto nulla la delibera con cui i rappresentanti dei plessi di un supercondominio revocavano l’amministratore in carica nominandone un altro in sua vece.
In particolare, per i giudici milanesi, la legge 220/2012 ha previsto che per i super condomini con più di 60 unità immobiliari ci sia una particolare forma di composizione dell’assemblea in cui i soli rappresentanti di ogni condominio hanno il diritto di deliberare su:
- le questioni riguardanti la gestione ordinaria delle parti comuni,
- la nomina dell’amministratore.
Dal momento che tra le attività che possono svolgere i rappresentanti non è espressamente prevista la revoca dell'amministratore, essi non possono farla in quanto è un atto di natura straordinaria, e come tale va deliberato dalla maggioranza dei condomini rappresentanti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Il problema è l’incongruità normativa, in quando i condomini possono revocare l’amministratore ma non nominarlo, mentre i rappresentanti possono nominarlo ma non revocarlo; con conseguente stallo nella gestione del super condominio.