HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA CON PLUSVALENZA DA CESSIONE

2 minuti, Redazione , 03/10/2016

Abitazione principale parzialmente locata con plusvalenza da cessione

Se un immobile adibito ad abitazione principale, viene parzialmente locato a terzi, in caso di cessione dello stesso entro un quinquennio c'è plusvalenza da cessione: a dirlo è la Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 37169 del 7 settembre 2016 ha precisato che la plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile entro il quinquennio è imponibile per la parte data in locazione anche se una porzione dello stesso immobile è stata comunque adibita ad abitazione principale da un familiare.

La vicenda processuale

Un contribuente persona fisica nel 2004 aveva acquistato un immobile e ne aveva destinato una parte ad abitazione principale di un familiare (la figlia), mentre la restante parte era stata affittata a terzi. Dopo tre anni, quindi prima dello scadere del quinquennio per l'esonero, il contribuente avevo ceduto l'immobile, senza dichiarare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.  Secondo la contribuente infatti l'immobile era utilizzato come abitazione principale, anche se solo parzialmente, perciò aveva il requisito per l'esonero a norma dell'articolo 67 del TUIR.

La Corte d'appello la condannava al reato di dichiarazione infedele per omessa dichiarazione di una plusvalenza generata da un immobile.

La contribuente proponeva ricorso, sottoponendo alla corte di legittimità l'assenza di una specifica normativa nell'articolo 67 del TUIR. 


Decisione della Corte di cassazione

La questione principale della controversia è la rilevanza ai fini della non imponibilità della plusvalenza da cessione di immobile abitativo di proprietà nel quinquennio, dell’utilizzo promiscuo dello stesso.  L’articolo 67, come specificato dalla Corte di cassazione non esclude che, ai fini impositivi, si possa e si debba distinguere tra parte immobiliare adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari e parte immobiliare ceduta a qualsiasi titolo ai terzi. In particolare l’uso promiscuo dell’immobile come sopra definito “implichi la necessità di distinguere ai fini impositivi la parte che rientra nella previsione agevolativa da quella che invece ne è fuori; che quindi importi una determinazione dell’imposta sulla scorta di un calcolo percentuale basato su tale rapporto peraltro facilmente ancorabile – per il profilo quantitativo – ai dati catastali”.
Infine la Corte sottolinea come non sia possibile un’interpretazione diversa in quanto sarebbe distorsivo per il sistema: “basti pensare al caso, sostanzialmente inverso a quello che occupa, in cui di un intero condominio il proprietario cedente (ovvero un suo familiare) abbia occupato soltanto un appartamento, avendolo locato per il resto a terzi. È chiaro che riconoscendo in tal caso l'esclusione ‘per intero’ della plusvalenza lo scopo della norma impositrice sarebbe in concreto elusa”.
 

Non perdere l'abbonamento ai COMMENTI Giurisprudenza Fiscale e Lavoro: le più significative pronunce della Cassazione, della Corte Europea e dei tribunali di merito in materia  tributaria e giuslavoristica, spiegate e commentate da avvocati ed esperti di fama nazionale. Con 4 invii settimanali direttamente nella mail dell'abbonato e sempre disponibili nell'area riservata, con commento e sentenza in forma integrale (il lunedì e giovedì le sentenze di argomento fiscale, il martedì e giovedì quelle sul lavoro). 

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 06/12/2024 L’irrilevanza fiscale delle case mobili

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: novità dal 1° gennaio

L’irrilevanza fiscale delle case mobili

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: novità dal 1° gennaio

Bonus casa under 36: in scadenza il 31.12, con quali atti si accede

Bonus casa under 36 spetta anche a chi ha stipulato un preliminare precedente al 2023 e stipuli il definitivo entro il 31.12.2024: chiarimento ADE del 5 dicembre

Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole

Agevolazione prima casa per iscritto AIRE: chiarimenti ADE per sapere quando spetta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.