Entrano in vigore domani le disposizioni sui contratti bancari, sul calcolo degli interessi attivi e passivi sui conti correnti, e sull'accredito/addebito degli stessi. In particolare, il decreto banche (D.L 18/2016 convertito con modificazione nella L.49/2016) modificando l'articolo 120 del TUB (Testo Unico Bancario) aveva previsto la pubblicazione di decreto attuativo. Tale decreto è stato pubblicato dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) il 3 agosto 2016 (D.M. 343/2016) e prevede che dal 1° ottobre 2016:
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
- gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
- per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
- nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Si ricorda che l’anatocismo può essere definito come una pratica in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono all’aumento del debito complessivo, producendo per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi.