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INTERESSI SU FINANZIAMENTI ESTERI ALLE IMPRESE ITALIANE ESENTI DA RITENUTA

1 minuto, Redazione , 30/09/2016

Interessi su finanziamenti esteri alle imprese italiane esenti da ritenuta

Sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese italiane, da soggetti non residenti, si applica il regime di esenzione da ritenuta alla fonte

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Sugli interessi e altri proventi relativi a finanziamenti esteri a medio lungo termine concessi alle imprese italiane non si applica alcuna ritenuta alla fonte se gli stessi finanziamenti sono erogati da (comma 5-bis articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973):

• enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea (UE),
• enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,
• imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri della UE
• investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, purché istituiti in Paesi white listed, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione di ieri 29 settembre n. 84/E, in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 del Dpr n. 600/1973), a seguito di un’istanza di interpello di una banca residente in Austria, ivi stabilita e senza stabile organizzazione in Italia, che eroga finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese residenti in Italia.

La banca istante ha chiesto se la mancata applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, sugli interessi sopra citati, comporti l’obbligo del percettore non residente di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia al fine di assoggettare ad imposta i suddetti interessi (in merito si ricorda che gli interessi ed altri proventi relativi a tali finanziamenti costituiscono redditi di capitale per la banca, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del TUIR, su tali redditi di capitale, le imprese italiane che pagano gli interessi alla banca istante non applicano alcuna ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Nella risoluzione viene evidenziato l’intento del legislatore di eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che economicamente risulta traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali, favorendo in questo modo l’accesso alle imprese italiane anche a fonti di finanziamento estere a costi competitivi, allo stesso tempo la banca estera che percepisce gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati viene esonerata dal gravoso obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

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Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29.09.2016 n. 84/E

Tag: BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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