La disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, contenuta nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stata riformata per effetto di importanti interventi normativi succedutesi nel corso del 2015 e 2016.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 26 settembre 2016 n. 39/E fa un’analisi completa della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d’imposta senza dubbi.
Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari, con la conseguenza che alle spese e agli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata è stato restituito il regime generale di deducibilità cui soggiacciono i componenti negativi di reddito.
La Legge di Stabilità 2016, infatti, ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir, cancellando quindi l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. In particolare, tale ultimo intervento normativo ha ulteriormente modificato la disciplina delle transazioni con fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, prescrivendo l’abrogazione tout court dello speciale regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list.
Con l’eliminazione dei commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del TUIR e, dunque, della disciplina ad hoc prevista per i suddetti costi, si vengono a verificare i seguenti effetti:
- la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dall’ordinamento);
- il venir meno dell’obbligo, precedentemente previsto, della separata indicazione in dichiarazione dei costi black list e della inapplicabilità della relativa sanzione;
- il venir meno degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.