Con la Risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle spese mediche per i soggetti con grave invalidità o menomazioni (art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR (DPR 917/86) sostenute da parte dei familiari. In particolare, è stato chiesto all'Agenzia se ai fini della deducibilità:
- sia necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992,
- sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.
In generale,ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati “disabili":
- le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica a norma della Legg 104 del 1992
- coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Come chiarito nella Risoluzione, nei casi di grave invalidità, la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione, ma tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Infatti, ai fini della deducilità delle spese per soggetti con disabilità sostenute dai familiari, per il diritto alla deduzione non è sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che:
- l’accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa,
- l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.
Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione ai fini della deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari.