HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

IL NO DEL MEF AL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DEL 9% SUL FOTOVOLTAICO

1 minuto, Redazione , 26/09/2016

Il NO del Mef al coefficiente di ammortamento del 9% sul fotovoltaico

Per gli impianti fotovoltaici ed eolici non è possibile applicare la percentuale di ammortamento del 9% come interpretato dall'Aidc, per motivi di gettito, questa la risposta del MEF al question time

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per ragioni di gettito il MEF ha affermato la non applicabilità della percentuale di ammortamento del 9% agli impianti fotovoltaici ed eolici come invece aveva interpretato in tal senso l’Associazione italiana dottori commercialisti, questo quanto emerge nella risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al question time (che qui alleghiamo) con cui si chiedeva di adottare un provvedimento volto a disporre, in linea con quanto sostenuto dall'Aidc nella norma di comportamento n. 197 del 18.07.2016, che l’aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi fosse pari al 9%, anche qualora questi si qualifichino come fabbricati in quanto ancorati al suolo.

Nella risposta viene precisato che l'Agenzia delle Entrate nella circolare 36/2013 ha evidenziato che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad una interpretazione univoca ai fini fiscali e, pertanto, ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Inoltre poichè il dm del 31.12.1988 non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per la categoria di beni in parola, si rende applicabile il principio secondo cui occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile.

In tale ottica è stato attribuito il coefficiente di ammortamento del 9% ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre è stato attribuito il coefficiente del 4%, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.

L'eventuale riconoscimento di un'aliquota indifferenziata del 9 per cento comporterebbe effetti negativi di gettito, sia perchè in alcuni casi viene incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del super ammortamento.

Per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento” prevista dalla Legge di Stabilità 2016, abbiamo elaborato un pratico foglio di calcolo in excel "Super ammortamento (excel)" in vendita sul Business Center.
Per approfondire l'argomento consulta il nostro Dossier sul sull'agevolazione del Super Ammortamento.

Allegato

Risposta del MEf coefficiente di ammortamento impianti fotovoltaici

Tag: IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2024 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/11/2024 Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.