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AGEVOLAZIONI ZONE FRANCHE URBANE-EMILIA ROMAGNA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

1 minuto, Redazione , 23/09/2016

Agevolazioni Zone franche urbane-Emilia Romagna: i chiarimenti dell'Agenzia

Con la Risoluzione n. 78/E ieri l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni previste per le zone dell'Emilia Romagna alluvionate o terremotate

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Nella Risoluzione n. 78/E ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa “Zone Franche Urbane-Emilia” (art.12 del D.L 78/2015). Nella regione Emilia Romagna, infatti, è stata istituita una zona franca urbana nell’intero territorio colpito dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e nei comuni con zone rosse nei centri storici colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, per consentire alle imprese ivi localizzate di fruire:

  1. dell’esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000 euro del reddito prodotto nella zona franca;
  2. dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive nel limite di 300.000 euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca;
  3. dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nella medesima zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.

Le agevolazioni sono concesse per il periodo d'imposta 2015 e 2016 alle imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

  • essere una micro impresa secondo la definizione comunitaria e cioè occupare meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
  • avere conseguito un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e avere un numero di addetti, in tale esercizio, inferiore o uguale a cinque;
  • essere già costituita alla data di presentazione dell’ istanza,
  • appartenere ai settori di attività individuati dai codici 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96 della tabella ATECO 2007;
  • svolgere la propria attività all’interno della zona franca.

Il MISE in concerto con il MEF il 10 aprile 2013 ha emanato un provvedimento con le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni. Tuttavia, nella fase applicativa della disciplina sono emerse alcune problematiche interpretative, oggetto della Risoluzione n. 78/E del 22 settembre 2016. I chiarimenti forniti nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di ieri principalmente riguardano l’obbligo in capo ai soggetti beneficiari di tenuta della contabilità separata, i requisiti di accesso alle agevolazioni e la determinazione del relativo ammontare, nonché il coordinamento con le disposizioni disciplinanti altri “regimi fiscali agevolati”.

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Allegato

Risoluzione n.78 2016 Agenzia Entrate

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2024 REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2024

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