Se il Comune era già a conoscenza della situazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato, il contribuente ha comunque diritto alla riduzione dell’Ici/Imu anche se non ha presentato la denuncia, lo ha stabilito la Cassazione con Sentenza n. 18453 depositata il 21 settembre 2016.
Nella controversia in questione, il contribuente si era autoridotto l’imposta del 50%, omettendo di denunciare lo stato di inagibilità al Comune, il quale aveva pertanto emesso avviso di accertamento per l’imposta non versata.
La difesa del contribuente si è incentrata sulla circostanza che l’effettiva situazione dell’immobile era in realtà comunque nota al Comune, considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia in data 28/07/1998 per la ristrutturazione dell’immobile, non aveva concesso alcun permesso edificatorio sicchè nessun intervento edilizio poteva essere eseguito.
Infatti la permanenza dello stato di inagibilità, che consente una riduzione del 50% dell’imposta (ICI/IMU) si è ritenuta esistente anche se il contribuente non ha presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, tanto più che tale stato era noto al Comune e confermato dall’istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità collabente presentata in data 13/02/2007 all’Agenzia del Territorio.
La Corte ha poi concluso che in materia si era già pronunciata con Sentenza del 10/06/2015 n. 12015, secondo la quale “in tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del dlgs 504/1992, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”.