Con l'ordinanza 17421 la Corte di Cassazione ha ribadito che le spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile in comodato sono deducibili dal reddito. Questo orientamento non è stato costante da parte della Suprema Corte, benchè nelle ultime sentenze sul tema questo filone interpretativo stia diventando più consolidato.
La controversia
Nella controversia il contribuente D.M aveva proposto ricorso in Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate, per riformare la sentenza della CTR della Campania. Il motivo del processo consisteva nel fatto che l'Agenzia aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap relativi agli anni 2007 e 2008, con i quali gli erano stati imputati maggiori ricavi ed era stata affermata la "non inerenza" di taluni costì. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione all'Agenzia, così come la CTR in appello, ma la Cassazione con questa ordinanza ha rovesciato l'esito.
La sentenza
In merito all'inerenza dei costi, nell'ordinanza della Cassazione è stato chiarito che: "Vanno disattese le censure relative alla pronunzia della CTR che ha escluso la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per difetto di inerenza avuto riguardo alle spese di CTU in un giudizio civile, nonché all’uso di telefono mobile di cui non risulta provato l’utilizzo in ambito aziendale. Risultano viceversa inammissibili, per difetto di autosufficienza, le ulteriori censure relative alla ripresa a tassazione delle spese per manutenzione ordinaria relative all’autocarro aziendale ed alle altre spese relative a beni strumentali genericamente indicate in ricorso dal contribuente.
Va invece accolta la censura del contribuente in ordine alla statuizione della CTR che ha escluso la deducibilità delle spese di ristrutturazione ed adattamento del locale in cui veniva esercitata l’attività d’impresa, sul rilievo che i relativi costi facevano capo al proprietario e non anche al comodatario.
Si osserva in contrario che, come questa Corte ha già affermato, ai fini della detrazione dell’Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, il contribuente può portare in detrazione l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività d'impresa anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti (Cass. 6200/2015)."