Con la Risoluzione n. 76/E del 16 settembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito alla tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. In particolare il quesito chiedeva come comportari nel caso di polizze sulla vita con contenuto finanziario che prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti.
I chiarimenti dell'Agenzia
In merito alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita l'Agenzia delle Entrate quest'anno ha già fornito chiarimenti nella Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016. In particolare come previsto dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) dal 1° gennaio 2015 è stata limitata l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.
Pertanto per le imprese assicurative tenute ad applicare l’imposta sostituiva è necessario indicare dei criteri per individuare con certezza la parte delle prestazioni erogate caso morte che rappresenti il rendimento finanziario dell’investimento sottostante alla polizza da sottoporre ad imposizione. A tal fine nella circolare 8/E 2016:
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Al paragrafo 1 è stato individuato il criterio della differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, come determinato al momento individuato sulla base delle pattuizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte”. Tuttavia tale criterio è applicabile solo se è possibile distinguere tra:
- i premi riferibili alla copertura del rischio morte;
- i redditi riferibili alla prestazione di tipo finanziario prevista dalla polizza.
- Al paragrafo 2 è stato fornito un esempio di calcolo della fattispecie costituita dalle polizze sulla vita con prestazioni ricorrenti. In tali ipotesi è necessario applicare il criterio proporzionale per le due componenti del premio, in quanto non è possibile determinarle con dati certi.
Tutto ciò premesso l’Agenzia nella Risoluzione 76/E ha chiarito che anche nel caso di polizze vita con prestazioni ricorrenti per le quali sia previsto un premio unico, gli operatori:
- qualora possiedano i dati relativi all’attribuzione dei premi a ciascuna delle due componenti della prestazione sopra illustrate, devono utilizzarli nella determinazione del reddito imponibile.
- Diversamente, nei casi in cui non sia possibile distinguere le due componenti del premio sulla base di dati certi, l'importo deve essere ripartito secondo il criterio proporzionale tra la copertura del rischio demografico e l'investimento finanziario. Naturalmente tale criterio (proporzionale) dovrà essere adottato anche per il caso di polizze vita senza prestazioni ricorrenti qualora non sia possibile, sulla base di dati certi, la menzionata ripartizione dei premi.
Si ricorda che nel regime previgente l’esenzione dalla tassazione era intesa, con riferimento all’intera somma che risarciva il verificarsi dell’evento morte a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell’assicurazione sulla vita per il caso di morte dell’assicurato.