A decorrere dal periodo d’imposta 2013, la compilazione del quadro RW del modello Unico da parte dei soggetti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che alla liquidazione dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), i contribuenti sono quindi tenuti ad indicare nel quadro RW anche gli investimenti di natura patrimoniale quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Il costo d'acquisto di un immobile situato all'estero, riportato nell'atto di compravendita in valuta estera, deve essere inserito nel quadro RW di Unico insieme al controvalore in euro, calcolato applicando il cambio medio del mese e dell'anno in cui è avvenuto lo scambio, come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. Seguendo tale istruzione non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione, questo quanto precisa l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 16 settembre 2016 n. 77/E.
Infine la Risoluzione precisa che fino all’emanazione del decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000 (recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), in vigore dal 12 gennaio 2001, l’accertamento dei cambi delle valute estere era di competenza del citato Ministero delle Finanze. Ne consegue che, ai fini della disciplina in esame, per individuare il tasso di cambio medio mensile relativo a periodi antecedenti l’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale si deve, necessariamente, fare riferimento agli appositi decreti adottati dal Ministero delle Finanze.Nella fattispecie prospettata nell'istanza di interpello, l’immobile acquistato in data 6 dicembre 1996, ubicato in Svizzera, deve essere dichiarato nel quadro RW, indicando il costo d’acquisto, espresso in franchi svizzeri, risultante dall’atto di acquisto riportando il controvalore in euro risultante dall’applicazione del cambio indicato nel decreto del Ministero delle Finanze 10 febbraio 1997 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1997).