La Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza n. 17969 2016 che , in caso di somministrazione irregolare , il licenziamento, anche se intimato dal somministratore dovrà essere impugnato nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione, da parte del lavoratore , anche rispetto all'utilizzatore, pena la decadenza dell'azione di annullamento.
IL CASO DEL COLLABORATORE COORDINATO IN SOMMINISTRAZIONE
Nel caso specifico il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Parma di fare accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una srl (ontratto di collaborazione coord.e cont.) e la illegittimità del licenziamento avvenuto il 21.5.2007 comunicatogli invece dalla società G.S. soc. coop a r.l., . Il lavoratore chiedeva la condanna delle due società al pagamento di differenze retributive, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate. Il Tribunale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il P. e la srl utilizzatrice aveva condannato quest'ultima al pagamento di differenze retributive, e aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla G.S. e aveva pronunciato nei confronti di quest'ultima i provvedimenti restitutori economici e reali previsti dall'art. 18 della legge 300/1970 mentre aveva dichiarato la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento nei confronti della srl.. La decisione veniva confermata anche dalla corte di Appello.
La Cassazione respinge il ricorso del lavoratore con affermazione del seguente principio di diritto:
"Nei casi di costituzione d'un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D. Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 6 della legge 604/1966."
1. SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE: ART. 27 D. LGS N. 276/2003
L'art. 27 del d.lgs. 276/2003 regola la somministrazione irregolare e si applica al caso in esame; anche se va precisato che la disposizione in esame è stata abrogata dall’art. 55, comma 1, lett. d), del d.lgs. 81/2015. Infatti, l’art. 27 del d.lgs. 276/2003 originario stabilisce che si avrà somministrazione irregolare nelle seguenti ipotesi:
- se il contratto di somministrazione è concluso da un soggetto non autorizzato;
- se il ricorso alla somministrazione di lavoro interviene fuori dalle esigenze di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 276/2003 (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ex articolo 20, citato, comma 4 (somministrazione a tempo determinato);
- se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell'Albo cui l'Agenzia è iscritta;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi ovvero se nell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione specifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione intervenga per soddisfare una esigenza diversa da quella individuata nel contratto di somministrazione;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione.
Con riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsi che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e della durata prevista del contratto non integrano dei limiti della somministrazione. In altre parole il richiamo a tale elemento obbligatoriamente individuato nel contratto di somministrazione è posto al fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non se ne può dedurre, a fronte della disciplina complessivamente considerata della somministrazione di lavoro, un limite all'invio in missione di un lavoratore anche successivamente all'inizio della somministrazione ovvero - posto il testo della norma parla di durata prevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione.
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