HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA

1 minuto, Redazione , 19/09/2016

Regime di adempimento collaborativo: le risposte dell'Agenzia

Sciolti alcuni dubbi sul regime di adempimento collaborativo introdotto dal d.lgs 128/2015 (Certezza del diritto) in una circolare delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare del 16 settembre 2016 n. 38, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di attuazione del regime di adempimento collaborativo, il programma che prevede forme costanti e preventive di dialogo con i contribuenti di grandi dimensioni, in modo da pervenire a valutazioni comuni sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Nel documento di prassi, l’Agenzia fornisce le soluzioni interpretative ai quesiti concernenti l’attuazione del nuovo regime, emersi nel corso del convegno “Adempimento collaborativo: nuova frontiera della compliance” organizzato a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno.

In particolare in merito ai soggetti interessati, in fase di prima attuazione, al regime di cooperative compliance possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d’affari superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall’avvio. Nessuna soglia, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimentu.

Si ricorda che l'art. 6 del dlgs 128/2015 (il decreto che ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo) prevede diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime quali:

i) la possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo, nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta;

ii) l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa;

iii) l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime;

iv) la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime.

Per approfondire le novità sull'abuso del diritto e raddoppio dei termini, i nuovi rapporti tra fisco e contribuente, ti segnaliamo il nostro eBook Abuso del diritto e raddoppio dei termini (eBook 2016) con Facsimile di ricorso e Casi ed esempi pratici.

Scarica il testo della Circolare n. 38/E pubblicata il 16.09.2016 e leggi anche il testo del provvedimento del 14 aprile 2016 n. 54237 contenente le disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo nonchè il Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo con relative istruzioni.

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 22/11/2024 CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

Cassetto fiscale: nuove funzionaslità di pagamento anche per i professionisti dal 20.11. Regole per gli avvisi bonari

Saldo di cassa negativo e accertamento induttivo

La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento induttivo basato sul saldo di cassa negativo e la conseguente inversione dell’onere della prova

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.