La circolare 37/E del 16/9/16 si occupa del trattamento delle plusvalenze che possono emergere a seguito dell’assegnazione agevolata di beni iscritti tra le immobilizzazioni.
La circolare precisa che tali plusvalenze sono irrilevanti fiscalmente in quanto l’imposta sostitutiva, prevista dalla disciplina dell’assegnazione agevolata, sostituisce la tassazione ordinaria dei componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap e chiude qualsiasi debito tributario in capo alla società.
La plusvalenza iscritta in bilancio per effetto dell’assegnazione agevolata verra’ “sterilizzata” nell’Unico SC con una variazione fiscale in diminuzione e in presenza di un risultato positivo, confluirà tra le riserve disponibili di patrimonio netto.
L’eventuale distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori.
La circolare precisa ancora che detta plusvalenza assume rilevanza ai fini dell’applicazione dei criteri di deducibilità previsti nella disciplina degli interessi passivi (cfr. articolo 96 del TUIR) e delle spese di rappresentanza (cfr. articolo 108, comma 2 del TUIR), in quanto pur essendo tassata con l'imposta sostitutiva risulta contabilizzata nella gestione caratteristica.
Le stesse regole si applicano nel caso di plusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni merce.