L'IVA relativa all'accertamento definito dalla società istante, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti, questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con Risoluzione del 14 settembre 2016 n. 75/E.
La disciplina della scissione dei pagamenti persegue la finalità di arginare l'evasione da riscossione dell'IVA, nell'ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni indicate dalla norma, trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse. Si tratta di un trasferimento in termini di obbligo di versamento che non comporta la traslazione della soggettività passiva. Tale circostanza legittima l'Amministrazione finanziaria a contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore che abbia emesso fattura con errata applicazione dell'IVA.
Il successivo versamento, da parte di quest'ultimo, in sede di definizione dell'accertamento, vale a dissipare qualsiasi pericolo e rischio di mancato incasso dell'imposta, sotteso, come visto, al meccanismo dello split payment.
Quanto alla eventuale regolarizzazione della fattura, in termini di variazione in aumento dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, la circolare n.15/E del 2015 fa espresso riferimento alla diversa ipotesi in cui la regolarizzazione sia potenzialmente effettuabile non essendo ancora avvenuto alcun pagamento relativo all'imposta erroneamente esposta in fattura in misura inferiore, infatti laddove la PA - interessata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - non abbia corrisposto al fornitore l'Iva, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà procedere a "regolarizzare" tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e l'emissione di un nuovo documento contabile recante l'indicazione "scissione dei pagamenti".
Dunque è solo in questa ipotesi, in cui risulta ancora effettuabile la regolarizzazione del pagamento, che la PA dovrà provvedere al versamento dell'imposta addebitata secondo la disciplina dello split payment.