Per stabilire se un bene è escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione del super ammortamento, è necessario fare riferimento allo specifico coefficiente di ammortamento fissato dal Dm del 31 dicembre 1988, verificando che superi la soglia del 6,5%, e non a quello determinato in applicazione dell'articolo 102-bis del TUIR, questo è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 14 settembre 2016 n. 74/E.
Si è precisato inoltre, coerentemente con quanto appena detto, che per i beni in questione la maggiorazione, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione del citato articolo 102-bis, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
La questione era sorta a seguito di un'istanza di una società esercente l’attività di distribuzione di gas naturale, che ai fini fiscali, applica per l’ammortamento dei beni classificabili nelle categorie previste e determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il disposto dell’articolo 102-bis del TUIR che stabilisce che le quote di ammortamento del costo di tali beni “sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento (…)”.