Confprofessioni ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito all’art. 97 del CCNL Studi Professionali, che in osservanza di quanto disposto dall’art. 32 del T.U. sulla maternità e paternità, detta una specifica disciplina per usufruire del congedo parentale ad ore.
In particolare si sottolinea che:
- il lavoratore dovrà comunicare al proprio datore di lavoro, con preavviso di almeno 2 giorni, la volontà di avvalersi del congedo parentale in tale modalità, indicando il numero di mesi di congedo da utilizzare, l’arco temporale entro il quale le ore saranno usufruite, la programmazione mensile delle ore di congedo.
- Non saranno ammesse richieste di congedo parentale ad ore che comportino l’effettuazione di una prestazione lavorativa di durata inferiore alle 4 ore giornaliere.
Come chiarito con Circolare INPS n. 152/2015, la domanda di congedo parentale ad ore dovrà essere presentata mensilmente all’Istituto attraverso l’ apposita procedura telematica, avendo cura di indicare al suo interno il CCNL di riferimento ed il numero di giornate intere di congedo parentale da usufruire in modalità oraria.
Al dipendente, per ogni mese di congedo parentale, sono attribuite 174 ore, che possono essere cumulate esclusivamente con altri riposi o permessi previsti dalla legge o dal CCNL, ma non con altri permessi previsti dal T.U. maternità e paternità.
In riferimento alla maturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive, si precisa che il datore di lavoro dovrà tenere conto dei giorni interi usufruiti di congedo parentale, così come indicati nella comunicazione inviata mensilmente all’INPS: nei mesi nei quali il dipendente ha effettuato un numero di giornate di effettiva prestazione superiore a 15, si avrà la maturazione di ferie e mensilità aggiuntive.