Per rendere la dichiarazione precompilata sempre più precisa e completa è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2016.
L'ampliamento dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato previsto dal del 1° settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016, n. 214.
In particolare a partire dal 1° gennaio 2016, oltre ai soggetti obbligati previsti dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono tenuti ad inviare al Sistema TS le spese sostenute da parte dei contribuenti persone fisiche, i seguenti soggetti:
- gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 56/1989;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/1994;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/1994;
- gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/1994;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2016 anche i veterinari iscritti agli albi Professionali sono obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero della salute renderà disponibile al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci da banco e dei soggetti che svolgono l’attività di ottico, mentre gli ordini e i collegi professionali invieranno gli elenchi degli iscritti agli albi di psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia medica e veterinari.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti le operazioni relative ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria non dovranno essere incluse nella comunicazione dovuta per lo spesometro.