Con la risoluzione n. 73 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri 13 settembre, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive per l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci.
L’assegnazione e la cessione agevolata riguarda taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. L’istituzione dei codici tributo per il pagamento segue le istruzioni emanate con la circolare n. 26/E del 1/6/2016 mentre si rimane in attesa della seconda circolare già annunciata e della tanto auspicata proroga che ormai dovrebbe essere ufficializzata a giorni.
La risoluzione di ieri istituisce i codici tributi per il versamento, per cui chi è già pronto puo’ già procedere anche al pagamento (!) il cui termine lo ricordiamo è fissato per il 30 novembre relativamente al 60 per cento dell'imposta sostitutiva e per la restante parte entro il 16 giugno 2017.
Ecco i codici tributo:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
La risoluzione sopprime il codice tributo “1673.
In allegato il testo della risoluzione.