E' tenuto a pagare l'Irap il medico di base convenzionato con il SSN che non ha dipendenti ma utilizza beni strumentali costosi per svolgere la propria attività, questo è quanto precisato dalla Cassazione con ordinanza del 18 agosto 2016 n. 17190.
La Cassazione, motivando la sua decisione, ha confermato i principi già espressi in precedenti pronunce, ovvero "con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente :
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti , secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione , oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive";
costituisce poi principio consolidato che "costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate" (Cass. 3676/2007 e successive).
Nel caso in esame, anche in assenza di personale dipendente, il medico di base è tenuto al pagamento dell'Irap in quanto per l'esercizio della propria attività, utilizza quattro studi e beni strumentali di non modesto importo che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.