Con la sentenza 4512/2016 della CTP di Milano, sezione 46, è stato respinto il ricorso della contribuente sui benefici prima casa.
La controversia
La controversia era partita con l'impugnazione da parte di una contribuenti di 2 avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, contenenti la revoca delle agevolazioni prima casa in quanto non era stata trasferita la residenza nel Comune in cui era stato acquistato l'immobile.
La ricorrente eccepiva che la stessa svolgeva la propria attività nel Comune in cui l'immobile era stato acquistato e che pertanto non era necessario il trasferimento della residenza. L'impegno al trasferimento della residenza nel Comune in cui aveva acquistato l'immobile era presente nell'atto di acquisto dello stesso, ai sensi del D.P.R 131/1986.
La sentenza
Per la CTP di Milano la contribuente era decaduta dai benefici prima casa in quanto non aveva ottemperato il requisito previsto dal DPR 131/1986. In particolare nell'atto di acquisto la ricorrente si impegnava a stabilire entro 18 mesi, la residenza nel Comune di Milano in cui l'immobile era ubicato, ma tale affermazione non aveva avuto seguito. Quindi non avendo la contribuente tempestivamente dichiarato di voler utilizzare l'abitazione in luogo diverso dal comune di residenza è decaduta dal diritto dell'agevolazione.