Nella circolare 176 del 9.9.2016 l'INPS illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale , che ha sostituito il Fondo di solidarietà residuale a seguito del D.lgs n. 148/2015. Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicurerà una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito altri Fondi di solidarietà bilaterali (a norma dell’art. 26 o fondi alternativi a norma dell’art. 27 del D.lgs n. 148/2015). Questo l'indice degli argomenti:
1. Quadro normativo
2. Ambito di applicazione
2.1 Datori di lavoro destinatari
2.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro
3 Destinatari del Fondo di integrazione salariale
4 Nozione di unità produttiva
5 Prestazioni
5.1 Assegno di solidarietà
5.2 Assegno ordinario
5.3 Misura delle prestazioni
5.4 Durata massima complessiva della prestazione
5.5 Autorizzazioni, pagamenti e rimborsi delle prestazioni
5.6 Contribuzione correlata
6 Finanziamento delle prestazioni
7 Adempimenti procedurali
7.1 Codifica Aziende
7.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
8 Amministrazione del Fondo integrazione salariale
9 Equilibrio finanziario dei fondi
10 Monitoraggio della spesa
11 Ricorsi amministrativi
12 Istruzioni contabili
Va ricordato che sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano invece esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Giova segnalare inoltre che il decreto prevede un "tetto aziendale " , ossia un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazion sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti . Questo tetto però sarà introdotto gradualmente andando a regime nel 2022, come di seguito:
- nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016;
- tetto aziendale pari a dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
- otto volte per gli eventi di sospensione o riduzione nell’anno 2018;
- sette volte per gli eventi decorrenti nell’anno 2019;
- sei volte per gli eventi decorrenti nell’anno 2020;
- cinque volte per gli eventi decorrenti nell’anno 2021.