La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ai commi 76-83 dell'articolo 1, ha disciplinato il cd. leasing immobiliare abitativo cioè un contratto di locazione finanziaria che ha per oggetto un immobile da adibire ad abitazione principale. In particolare la casa viene concessa al conduttore dietro pagamento di un canone al concedente, e come accade solitamente nel contratto di leasing il conduttore ha diritto di opzione sull'immobile, pertanto:
- o paga la differenza e diventa proprietario dell'immobile;
- o decide al termine del contratto di non comprare la proprietà della casa.
Cosa succede se c'è inadempimento dell'utilizzatore? Come chiarito dall'art. 78 della Legge di stabilità 2016 : "In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa e' corrisposta dall'utilizzatore al concedente."
Dal momento che la norma non entra nel merito dell'inadempimento dell'utilizzatore dell'immobile, è valida la clausola che considera inadempimento il mancato pagamento di una sola rata.