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SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SERVIZI CON MONETE VIRTUALI: TRATTAMENTO FISCALE

2 minuti, Redazione , 06/09/2016

Società che svolgono attività di servizi con monete virtuali: trattamento fiscale

Nella Risoluzione 72/2016 l'Agenzia ha chiarito il trattamento fiscale delle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali (bit coin)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali.

Quesito

Nell'interpello proposto all'Agenzia, la società vorrebbe svolgere un’attività di servizi relativi con la moneta virtuale denominata “bitcoin”, eseguendo per conto della propria clientela, operazioni di acquisto/vendita di questa moneta virtuale.

Risposta dell'Agenzia

Il bitcoin è una tipologia di criptovaluta cioè una moneta “virtuale” utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale. Le criptovalute hanno due fondamentali caratteristiche:

  • non hanno natura fisica, ma digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet);
  • vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, l'Agenzia ha chiarito che, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, "l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap."

Per quanto concerne il caso illustrato con l’istanza di interpello, l’attività che la Società intende porre in essere, remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere bitcoin e la migliore quotazione reperita dalla Società sul mercato, deve essere considerata ai fini Iva come prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 633/72.

Ai fini della tassazione diretta, la Società deve assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta.

Ricapitolando:

  • IVA: prestazione di servizi esenti ex art. 10 DPR 633/72;
  • Imposte sui redditi: imponibili i componenti positivi dell'intermediazione, al netto degli oneri sostenuti
  • Imposte sui redditi per i clienti della società: nessun adempimento non avendo finalità speculativa.

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