Con la Risoluzione n.71/E del 1° settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente sulle operazioni di trading on line.
Il quesito
Il quesito oggetto di interpello riguardava investimenti effettuati:
- con bonifici bancari,
- tramite piattaforme on-line,
- sul mercato Forex e in Opzioni Binarie,
- presso broker internazionali (alcuni localizzati nell’area UE mentre altri localizzati in località a fiscalità privilegiata).
Avendo subìto delle perdite, il contribuente istante chiedeva di poterle recuperare adottando il regime dichiarativo di cui all’articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
La risposta dell'Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sia i contratti conclusi sul mercato FOREX che le opzioni binarie sono riconducibili ai redditi diversi, proventi finanziari, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del T.U.I R (D.P.R 917/86).
Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva (attualmente al 26%).
In entrambi i casi, ai fini del calcolo dell’imponibile, si applica l’articolo 68, comma 8, del T.U.I.R , secondo il quale “i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati”.
Una volta che il reddito è stato calcolato:
- se la differenza è positiva→ va indicata nel quadro RT di UNICO-PF
- se la differenza è negativa,→ va indicata ugualmente nel quadro RT di UNICO-PF e la minusvalenza può essere compensata con le plusvalenze dei successivi 4 esercizi.
Si ricorda che le certificazioni rilasciate dai broker esteri, devono essere conservate ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Attenzione: i rapporti che il contribuente detiene con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato, pertanto devono essere:
- indicati nel quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi ;
- assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero(IVAFE).