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CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE: MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

1 minuto, Redazione , 02/09/2016

Contrasto della povertà educativa minorile: modalità di fruizione del credito d'imposta

Definite le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni che effettuano versamenti al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

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Definite, con la pubblicazione in GU n. 187 del 11 agosto 2016 del Decreto interministeriale del 01/08/2016, le modalità applicative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici, alle istituzioni bancarie che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti al "fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui al comma 392 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Viene riconosciuto a queste ultime un credito d’imposta, pari al 75% per cento delle somme versate al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile negli anni 2016 - 2017 - 2018.

Per accedere al contributo, le fondazioni devono trasmettere all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), entro il 31 gennaio di ciascun anno, le delibere d’impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate per sostenere i progetti; fa eccezione l’anno in corso, per il quale il termine è fissato nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione in G.U. del decreto applicativo.

L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite
massimo delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per ciascun anno, dal 2016 al 2018, comunica con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna
fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti dal protocollo d'intesa.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

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