Con riguardo al presupposto dell'IRAP, cambio di rotta per le imprese familiari, l’ordinanza della Cassazione 17429/2016 del 30 agosto 2016 ha affermato che le imprese familiari sono escluse da IRAP se si avvalgono di un collaboratore che svolge mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, ribaltando completamente la precedente impostazione interpretativa affermata con l’ordinanza del 17 giugno 2016 n. 12616, dove la Corte di Cassazione aveva stabilito che la presenza di un collaboratore familiare bastava per configurare un’attività imprenditoriale assoggettata ad IRAP, anche se in presenza di beni strumentali di valore esiguo.
La sentenza di agosto ha applicato così per la prima volta il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza 9451/2016 del 10 maggio 2016 a questa tipologia di imprese, secondo il quale “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
L’importanza della sentenza risiede nel fatto che non fa riferimento solo ai professionisti ma anche a quei contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa (agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere i piccoli imprenditori) prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari.