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ATTIVITÀ ISPETTIVE: CHIARIMENTI SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

1 minuto, Redazione , 01/09/2016

Attività ispettive: chiarimenti sulla competenza territoriale

Una nota del Ministero risponde a un quesito sulla competenza territoriale in caso di chiusura della sede di lavoro interessata da denuncia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La direzione delle attività ispettive del Ministero del lavoro ha emanato la nota n. 14773 del 26.7.2016   a seguito delle richieste ricevute di chiarimenti in materia di  competenze delle sedi territoriali per le attività di accertamento,  nei casi in cui la sede dell’azienda oggetto di denuncia non risulti piu attiva . Il documento specifica in primo luogo la necessità di procedere alle visite ispettive solo in presenza di  riscontri fattuali a supporto delle denunce.

In secondo luogo, si specifica che l’art. 17 del decreto 689/1981  prevede che l’autorità amministrativa competente sia quella del luogo nel quale è stata commessa la violazione , il che significa generalmente il luogo della prestazione lavorativa.

Premesso ciò, nei casi in cui dalla Camera di commercio risulti la chiusura della sede interessata dalla richiesta di intervento, la nota ministeriale afferma che    la competenza resta quella della Direzione di quel territorio ,  anche se alcuni accertamenti possono anche essere compiuti da altra Direzione del lavoro  e nello specifico quella del territorio in cui è ubicata la sede legale dell’impresa . In questo caso "l'ufficio investito della richiesta di accertamenti avrà cura di effettuarli e trasmetterli " nei 90 giorni previsti dalla legge 689/1981 alla Direzione  cui  fa capo la denuncia , la quale procederà quindi a redigere il Verbale Unico.

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