La direzione delle attività ispettive del Ministero del lavoro ha emanato la nota n. 14773 del 26.7.2016 a seguito delle richieste ricevute di chiarimenti in materia di competenze delle sedi territoriali per le attività di accertamento, nei casi in cui la sede dell’azienda oggetto di denuncia non risulti piu attiva . Il documento specifica in primo luogo la necessità di procedere alle visite ispettive solo in presenza di riscontri fattuali a supporto delle denunce.
In secondo luogo, si specifica che l’art. 17 del decreto 689/1981 prevede che l’autorità amministrativa competente sia quella del luogo nel quale è stata commessa la violazione , il che significa generalmente il luogo della prestazione lavorativa.
Premesso ciò, nei casi in cui dalla Camera di commercio risulti la chiusura della sede interessata dalla richiesta di intervento, la nota ministeriale afferma che la competenza resta quella della Direzione di quel territorio , anche se alcuni accertamenti possono anche essere compiuti da altra Direzione del lavoro e nello specifico quella del territorio in cui è ubicata la sede legale dell’impresa . In questo caso "l'ufficio investito della richiesta di accertamenti avrà cura di effettuarli e trasmetterli " nei 90 giorni previsti dalla legge 689/1981 alla Direzione cui fa capo la denuncia , la quale procederà quindi a redigere il Verbale Unico.