Il sisma che ha colpito l'Italia Centrale il 24 agosto 2016 e i giorni successivi ha messo in moto una serie di donazioni, erogazioni liberali e sostegno anche da parte di molte imprese. Il nostro ordinamento, incentiva questi gesti di solidarietà, prevedendo apposite agevolazioni. Di seguito un riepilogo delle agevolazioni fiscali previsti in questi casi sul versante IVA.
Il decreto legislativo 460/1997-Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, contiene norme agevolative per le cessioni gratuite a ONLUS di
- beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa→ con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che senza modificarne l'idoneità all'uso non ne consentono la vendita. In particolare tali beni si considerano distrutti ai fini IVA, e pertanto la cessione può avvenire senza l'applicazione dell'imposta.
- prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei a esserlo per carenza, errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per prossimità della data di scadenza.
Attenzione: Per i beni considerati distrutti per importi superiori ai 15.000 euro è necessario che delle singole cessioni gratuite:
- sia data preventiva comunicazione all’agenzia delle Entrate. La comunicazione deve:
- essere inviata con raccomandata AR almeno 5 giorni prima della consegna sia all'Agenzia delle Entrate che ai comandi della Guardia di finanza
- contenere data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale e ammontare complessivo del valore dei beni.
- che la Onlus beneficiaria:
- attesti l’impegno a utilizzare direttamente i beni per le proprie finalità istituzionali,
- rilasci una chiarazione sostitutiva di atto notorio con la evidenza della natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.
- Entro il quindicesimo giorno del mese successivo il cedente deve annotare nei registri Iva qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente.