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DONAZIONE DI DENARO AI FIGLI ANCORA UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

1 minuto, Redazione , 31/08/2016

Donazione di denaro ai figli ancora una sentenza della Cassazione

La Cassazione interviene sulla donazione di una ingente somma ai figli per l'acquisto di un immobile specificando i presupposti dell'imponibilità

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La Cassazione con la sentenza n. 13133 del 24 giugno 2016 ha fornito indicazioni sulla donazione indiretta informale, specificando l’imponibilità di questa operazione. La sentenza è importante in quanto l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, supera quando disposto dalla Legge.

In generale, la donazione indiretta si realizza quando viene donato un importo monetario, in luogo di un bene. È il caso, ad esempio, di un genitore, che anziché regalare al figlio direttamente un appartamento, gli corrisponde un importo in denaro pari all’acquisto di un’abitazione, donandogliela così indirettamente.

Nella controversia oggetto della sentenza, i genitori avevano donato ai figli la cifra di 2.500.000.000 di lire per l’acquisto di due abitazioni. I contribuenti ricevono avviso di accertamento per mancata imposta di donazione , con istanza di autotutela dichiarano la liberalità indiretta da parte dei genitori. Dopo sentenze alterne, l'Agenzia delle Entrate fa ricorso in Cassazione.

La Cassazione nella sentenza 13133/2016 ha sostenuto che, l’esenzione da un tributo e la fruizione di una agevolazione presuppongono che il contribuente faccia «esplicito esercizio» del diritto e pure ne faccia «espressa dichiarazione in atto». Tuttavia tale sentenza, supera quanto previsto dalla Legge che chiede ai fini della non imponibilità, l'esistenza di un collegamento, anche senza l'espressa indicazione dello stesso negli atti.

Le interpretazioni relative all’imponibilità della donazione indiretta a questo punto sono due:

  1. Per la legge → è esente se esiste un collegamento,
  2. Per la corte di cassazione → è esente da imposta solo se il collegamento tra l’importo e il bene acquistato successivamente è espressamente menzionata nel contratto di compravendita. Se manca il collegamento, è dovuta l’imposta di donazione a norma dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs 346/90 (testo unico dell’imposta in materia di successione e donazione.)

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Commenti

sonia - 03/09/2016

E per questa sentenza, nel frattempo, quanti anni sono. passati? Sonia

cesare - 31/08/2016

E' pazzesco, siamo proprio in Italia, dove l'azione legislativa non viene esercitata dai "rappresentanti" dei cittadini ma bensì dalla Magistratura che si permette di andare oltre alla legge. EVVIVA LA DEMOCRAZIA

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