Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 3621 del 12 agosto 2016 ha considerato illegittimo il provvedimento di esclusione da concorso pubblico, indetto per il reclutamento di allievi finanzieri, adottato nei confronti di un partecipante già finanziere volontario e dichiarato non in possesso di qualità morali e di condotta, desunto dall'Amministrazione con palese e inammissibile automatismo, avendo essa del tutto ignorato e obliterato la risalenza temporale, l'unicità dell'episodio contestato relativo al possesso di una dose di stupefacenti, la condizione di minore età all'epoca del fatto, il giudizio psico-fisico di idoneità formulato in ordine all'ammissione alla ferma prefissata nonché la concreta condotta durante la prestazione del servizio, che non ha dato causa ad alcun rilievo ma, al contrario, ad un encomio, elementi tutti idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo di un isolato episodio di vita, confinandolo in un'isolata esperienza adolescenziale.