La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16464 del 5 agosto 2016 ha fornito chiarimenti in merito alla competenza dell’Iva intracomunitaria.
La controversia
La controversia che ha dato origine alla sentenza è la seguente:
- L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento, per recuperare l'Iva non versata da una impresa che, utilizzando un deposito fiscale, aveva effettuato acquisti per importi rilevanti senza versare l'Iva all'importazione.
- Il contribuente ha impugnato l'avviso, eccependo, anche il difetto di competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate.
- La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione al contribuente.
- L’Ufficio ha fatto ricorso in appello.
- I giudici hanno dato nuovamente ragione al contribuente in quanto,tra l'altro, l'ufficio legittimato ad accertare infrazioni e ad applicare le relative sanzioni sulle importazioni era l'Agenzia delle Dogane.
- Contro la sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, dolendosi della competenza funzionale alla riscossione dell'Iva all'importazione.
La sentenza
La Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate in quanto sono di sua competenza " l'accertamento e la riscossione dell'Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell'iva da assolvere all'atto dell'estrazione della merce dai depositi fiscali iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile".
In particolare, la Corte, ha chiarito che il contenuto dell'obbligazione doganale all'importazione consiste nell'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci. L'obbligazione doganale pertanto non comprende l'Iva all'importazione, la quale ne resta estranea ed è di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
La Cassazione ha riconosciuto una doppia competenza, in quanto:
- l'Agenzia delle Entrate →è competente per l'Iva;
- l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli →è competente per i diritti doganali e la fiscalità interna agli scambi internazionali.