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EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: RISCHIO ERRORE IN UNICO

1 minuto, Redazione , 30/08/2016

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici: rischio errore in UNICO

La detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, è stata oggetto di correzione da parte dell'Agenzia, nelle istruzioni di UNICO-PF 2016.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate ha corretto la prima versione delle istruzioni di UNICO-PF 2016 (redditi 2015) in merito alla detraibilità delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

In particolare, all'articolo 15 del TUIR ( DPR 917/86), alla voce i-octies è stata introdotta la detraibilità per le erogazioni liberali a favore:

  • degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione,
  • delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'.

Le condizioni per la detraibilità di tali spese sono principalmente due:

  1. devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa,
  2. devono essere sostenute direttamente dal contribuente.

L'articolo 15, al comma 2 specifica che tali erogazioni sono detraibili solo dal soggetto intestatario del documento di spesa e non dai familiari fiscalmente a carico.

Tuttavia, in UNICO PF 2016 erano state inizialmente classificate in modo errato. L'Agenzia infatti, aveva categorizzato tale spesa fra quelle rintranti nell’elenco degli oneri detraibili di cui alla lettera a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico.Trattandosi di un errore, tale onere è stato spostato e successivamente inserito nell’elenco di cui alla lettera b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse.

Ricapitolando; la voce: erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici:

  1. è stata eliminata dalle spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico;
  2. è stata inserita tra le spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse.

Data la scadenza di UNICOPF il prossimo mese, si consiglia di controllare l'esatto posizionamento di tale voce.

Per approfondire potrebbe interessarti l'articolo La detraibilità delle spese scolastiche nel 2016

Segui il Dossier UNICOPF 2016 per tantissimi aggiornamenti e approfondimenti. 

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

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