Il legislatore ha previsto agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che effettuano donazioni e erogazioni liberali in caso di calamità naturali, così da incentivare questi atti. Il sisma che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016 rientra, ovviamente, in questa fattispecie.
Di seguito un elenco degli articoli che danno diritto alle principali agevolazioni.
- articolo 100 TUIR (D.P.R 917/86) prevede che le erogazioni in denaro effettuate a favore di Onlus o di iniziative umanitarie siano deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate entro:
- 30mila euro
- o alternativamente al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- articolo 27 L. 133/1999 prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro «effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari», se sono effettuate tramite :
- fondazioni,
- associazioni,
- comitati,
- enti, individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.
- Legge 133/99 prevede la deducibilità dei costi (in quanto non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) i beni:
- ceduti gratuitamente in occasione di calamità pubbliche o eventi straordinari,
- destinati alle fondazioni, associazioni, comitati od enti , individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.
- D. Lgs 460/1997 prevede che non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le cessioni gratuite in favore delle Onlus di:
- derrate alimentari,
- prodotti farmaceutici,
- beni non di lusso,
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. In particolare:
- i beni devono presentare imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, senza modificarne l'utilità d'uso «non ne consentono la commercializzazione o la vendita».
- la deducibilità dei beni è pari al costo specifico sostenuto per la produzione/acquisto dei beni ceduti gratuitamente. Tale valore complessivamente non può superare il 5% del reddito d’impresa dichiarato.