Due sentenze della Cassazione del 25 agosto cercano di fare chiarezza sulla soggettività IRAP per i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori.
Il problema della soggettività IRAP nasce dalla poca chiarezza del D.Lgs 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale delle attività produttive) che all'art. 2, comma 1, recita: "Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. (..)."
Fermo restando che sono esclusi dall’Irap il professionista e il piccolo imprenditore privi di qualunque apparato produttivo, rimane il problema di stabilire se i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori che hanno qualche bene strumentale o dipendenti e collaboratori di modesta rilevanza, rientrino o meno nell'ambito di applicazione del tributo.
Interessanti diventano allora le due pronuncie della Cassazione del 25 agosto 2016, i cui esiti sono i seguenti:
Sentenza 17341/2016 → un ingegniere si era visto contestare lo studio attrezzato "sia pure di minima consistenza". La Cassazione nella sentenza ha precisato che l'IRAP presupppone una capacità di lavoro aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista,e pertanto colpisce il reddito derivante da una struttura organizzativa esterna. Invece lo studio dell'ingegnere era di minima consistenza, pertanto estraneo all'applicazione del tributo.
Sentenza 17342/2016 → un medico si era visto contestare ai fini IRAP la presenza della segretaria incaricata di rispondere al telefono. In linea con la sentenza di maggio 2016, la Cassazione ha specificato che è necessario superare una "soglia minimale" esente di lavoro con apporto mediato e generico, per mansioni di segreteria o genericamente esecutive. Pertanto, anche in questo caso, il professionista era estraneo al tributo.