Dal 1° al 31 agosto, sono stati sospesi tutti i termini processuali, per la cd. "sospensione feriale". La sospensione ha coinvolto tutti i termini processuali, ad eccezione di particolari casi previsti dalla Legge.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini. La pausa estiva per i termini del processo determina quindi un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
In particolare la sospensione feriale può essere applicata:
- per proporre ricorso → il termine è di 60 giorni,ma il conteggio si sospende al 31 luglio e ricomincia il 1° settembre;
- per proporre appello → il termine è di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, il conteggio si sospende al 31 luglio e ricomincia il 1° settembre.
Esempio di conteggio con la sospensione feriale
Un avviso di accertamento di valore inferiore a € 20.000 viene notificato il 20 agosto 2016.
Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica. Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dal 01.09.2016, quindi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016.
Il conteggio dei giorni dell'esempio (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale):
- 21.08.2016 – 31.08.2016 - giorni 0 (sospensione)
- 01.09.2016 – 30.09.2016 - 30 giorni
- 01.10.2016 - 30.10.2016 - 30 giorni