L’indicazione delle partecipazioni in società estere da parte del contribuente residente titolare effettivo, nel quadro RW, segue regole diverse a seconda che il paese dove è localizzata la società estera sia collaborativo o meno.
La pubblicazione della nuova white list sulla gazzetta ufficiale del 22 agosto amplia il numero dei paesi collaborativi e si ritiene possa essere applicata alla compilazione del quadro RW relativo all’anno 2015 da presentare entro il 30 settembre 2016. Una conferma risulta quanto mai urgente.
Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale.
L’obbligo riguarda il contribuente che risulta titolare effettivo come chiarito dalla Circ. n. 38/E/2013.
In caso di societa’ è considerato titolare effettivo:
- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu uno di partecipazione al capitale sociale.
Se la partecipazione al capitale della società esterà è localizzata in un paese white list nel quadro RW deve essere indicato il valore della partecipazione
Se invece la società estera è localizzata in un paese non collaborativo al posto del valore della partecipazione occorre indicare il valore degli investimenti detenuti all’estero e delle attivita estere di natura finanziaria.
Operativamente il contribuente deve indicare nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.