L'organismo italiano di contabilità ha messo in consultazione la bozza del principio contabile nazionale OIC 25 dedicato alle imposte sul reddito. Il principio deve essere seguito da tutti coloro che redigono il bilancio d'esercizio e consolidato secondo la normativa civilistica.
Com'è noto, il D.Lgs 139/2015 (in conformità alla normativa europe) ha apportato notevoli e numerose modifiche al bilancio d'esercizio e alla sua struttura, come ad esempio l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico. Data l'entrata in vigore delle norme dal 2016, l'Organismo italiano di contabilità sta procedendo all'aggiornamento dei singoli principi contabili nazionali.
Tra quelli attualmente in consultazione c'è l'OIC 25, le cui principali modifiche sono le seguenti:
- Sono state previste apposite norme per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.). Infatti, nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci "contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto:
- le voci CII 5-bis “crediti tributari” e CII 5-ter “imposte anticipate” sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII “Crediti”;
- la voce B2 fondo “per imposte, anche differite” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri”
- la voce D12 “debiti tributari” sono esposti nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D “Debiti”.
- Sono state previste delle regole di prima applicazione che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio. Infatti il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.
La bozza dell'OIC 25- Imposte sul reddito rimane a disposizioni per commenti e osservazioni fino al 20 settembre 2016, ed è possibile farli pervenire:
- all’indirizzo email [email protected],
- via fax al numero 06.69766830.