Con l'ordinanza n. 15530 del 27 luglio 2016 la Cassazione fornisce un altro chiarimento nell'annosa questione dei rimborsi IRAP. Nell'ordinanza è stato chiarito che, nonostante la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale abbia reso inamissili e infondate molte questioni sulla legittimità costituzionale dell'IRAP, il vincolo dei 48 mesi per promuovere un'istanza di rimborso riguarda esclusivamente la data del versamento .
La vicenda processuale
La vicenda processuale è la seguente:
- un contribuente impugna il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su una istanza di rimborso Irap presentata nel 2004 per l’annualità 1999.
- La Commissione tributaria provinciale riconosceva i rimborsi per le annualità successive al 2000, mentre per l'anno 1999 eccepiva l’inammissibilità dell’istanza in quanto presentata oltre il termine di 48 mesi dal versamento, previsto a pena di decadenza dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.
- veniva proposto appello in relazione all’annualità 1999 fondato sull’ “overruling”.La tesi sostenuta era che il termine di decadenza di un diritto decorre dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza di esserne titolare; pertanto, nel caso di specie, “dalla data della sentenza n. 156 della Corte Costituzionale che ha reso palese al contribuente il fatto di non essere soggetto all’Irap”, con la conseguenza che l’istanza di rimborso era tempestiva all’epoca in cui la stessa era stata presentata.
- proponeva ricorso l’Amministrazione finanziaria per violazione di legge in relazione al citato articolo 38 del Dpr 602/1973.
La pronuncia della Corte di cassazione
Con l'ordinanza 15530 del 27 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Richiamando i precedenti pronunciamenti sulla questione, è stato affermato che si può parlare di “overruling” solo se sussistono i seguenti presupposti:
- il giudizio deve vertere "in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo”
- il mutamento introdotto al giudizio espresso nella sentenza, deve essere “imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso”
- il cambiamento introdotto rispetto all’indirizzo precedente deve comportare un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
Solo in presenza di tutti questi requisiti si è in presenza di "overruling" con la conseguente esclusione della preclusione derivante dall’overruling, e la tempestività dell’atto viene valutata con riferimento alla giurisprudenza consolidata al momento dell’atto stesso.
Con riferimento al caso esaminato, per il giudice di legittimità, la Ctr ha errato nel richiamare l’applicazione dell’overruling non sussistendone i descritti presupposti.