Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, è stato pubblicato il D.M. 23 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale viene disposta la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI, avviata nel 2015, secondo le modalità già indicate nel d.m. 29 ottobre 2015.
In base alle disposizioni del decreto , i lavoratori che, dopo aver percepito la NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, si trovano ancora in stato di disoccupazione e versano in una condizione di particolare disagio economico, potranno usufruire dell’ASDI (Assegno di disoccupazione).
Per quanto riguarda i requisiti di accesso va ricordato che l’ASDI viene concesso a coloro che hanno perso il lavoro, hanno già usufruito della NASpI e si trovano in una condizione economica di bisogno attestata da un ISEE pari o inferiore a 5.000,00 euro; devono inoltre aver compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata) oppure devono avere nel nucleo familiare almeno una persona di minore età.
Le risorse disponibili ammontano a 400 milioni di euro.