La disciplina delle Controlled Foreign Companies (cd. CFC rule) si applica in capo al socio residente in Italia per i redditi realizzati dalla sua controllata estera, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi secondo il c.d. regime di tassazione per “trasparenza”.
La disciplina si trova nell’art. 167 del Tuir, entrata in vigore nel 2002 e continuamente oggetto di modifiche, le ultime delle quali contenute nella legge di stabilità 2016.
La Circolare n. 35/E del 4 agosto tratta delle modifiche intervenute alla disciplina CFC nel 2015 con il decreto per l’internazionalizzazione delle imprese (dlgsv 147/2015) e con la legge di stabilita 2016.
Tali interventi, hanno apportato modifiche che attengono a:
- l’abrogazione dell’articolo 168-bis del TUIR, che prevedeva l’elaborazione di una white list, e la conseguente eliminazione del riferimento a tale articolo nell’ambito della disciplina CFC;
- l’individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, partendo da un sistema imperniato sulla black list, passando per un regime che affianca alle liste anche i regimi speciali (per l’esercizio 2015), approdando all’attuale criterio (efficace dal 1° gennaio 2016) che fa riferimento al livello di tassazione nominale;
- la determinazione del reddito imputato per trasparenza in capo al socio residente;
- l’istituto dell’interpello, la cui obbligatorietà è venuta meno a partire dall’esercizio 2015;
- le garanzie del contribuente in sede di accertamento, prevedendo un obbligo di avviso gravante sull’Amministrazione finanziaria che consente di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente, in cui gli viene fornita la possibilità di presentare le prove necessarie alla disapplicazione della disciplina CFC;
- l’obbligo di segnalazione in dichiarazione della detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate cui sia applicabile la CFC rule.